Il passaporto italiano è una bacchetta magica piuttosto potente. Apre 155 porte. Ed è il quarto più forte al mondo. E ha lo stesso valore del passaporto americano. Il miglior passaporto al mondo è quello tedesco. Lo dice Passport index: per i cittadini della Germania, senza alcun bisogno di un visto, si aprono le porte di ben 158 Paesi. Tre in più di noi.
Diventare cittadini italiani è però difficile, ma si può: anni di attesa, documenti da consegnare e fedina penale pulita: una piccola guida sui requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, andando oltre lo ius sanguinis.
Ius sanguinis e ius soli. Partiamo da due espressioni latine per capire cos’è effettivamente la cittadinanza italiana e come si può fare richiesta per ottenerla. Lo ius soli è l’istituto che garantisce la cittadinanza a chiunque sia nato su quel territorio. Gli Stati Uniti e quasi tutti i Paesi del continente americano hanno adottato lo ius soli nei loro ordinamenti. Ma non è il caso dell’Italia.
Nel nostro Stato e nella maggior parte dell’Europa si applica lo ius sanguinis, vale a dire il diritto di acquisire la stessa cittadinanza dei genitori, a prescindere dal luogo dove si nasce.
Nell’ordinamento italiano vige lo ius sanguinis: ma ci sono delle modalità per, come di dice in gergo tecnico, acquistare la cittadinanza italiana. In molti casi bisogna fare una domanda scritta, versare un contributo di 200 euro e inoltrare il tutto al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Procediamo con ordine.
Acquisizione automatica
Il nostro ordinamento prevede l’acquisizione automatica nei seguenti casi:
- Nascita da almeno un genitore italiano;
- Nascita sul territorio italiano, ma solo quando i genitori sono ignoti, apolidi, se non possono trasmettere la cittadinanza al figlio per motivi giuridici o se il minore è stato rinvenuto in condizione di abbandono nel nostro Paese;
- Adozione, nel caso di minorenni adottati da un cittadino italiano.
- Acquisizione su domanda
La legge prevede che i processi per la concessione si concludano entro i due anni dalla presentazione della domanda.
Matrimoni
Gli stranieri possono presentare domanda se, una volta sposati, risultano:
- residenti legalmente in Italia da almeno 12 mesi con moglie o marito italiano e hanno figli nati sul territorio o hanno adottato il figlio del coniuge;
- residenti legalmente in Italia con il cittadino italiano da almeno 24 mesi se non hanno figli;
- residenti all’estero, dopo 18 mesi di matrimonio con il cittadino italiano in presenza di figli nati o adottati;
- residenti all’estero dopo 36 mesi dalla data di matrimonio con un coniuge italiano.
Condanne penali in Italia o all’estero che prevedono una pena superiore a un anno comportano la perdita del diritto.
Residenza
Se sposarsi agevola l’acquisizione della cittadinanza, si può prescindere dal matrimonio e far valere nella propria domanda soltanto il principio di residenza. Tale domanda, presentata dalla prefettura, deve essere approvata dal ministero dell’Interno e viene accolta in presenza dei seguenti requisiti:
- Straniero, ma nato in Italia e vi ha risieduto legalmente per almeno tre anni, può presentare domanda al compimento della maggiore età;
- Straniero, non nato in Italia ma che ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita. Anche in questo caso bisogna aver risieduto per tre anni nel territorio italiano;
- Straniero, ma maggiorenne adottato da cittadino italiano e ha risieduto in Italia per almeno cinque anni successivi all'adozione;
- Aver prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni come dipendente di un organo dello Stato italiano;
- Cittadino dell’Unione europea che ha vissuto in Italia negli ultimi quattro anni;
- Apolide o rifugiato politico residente in Italia da almeno cinque anni;
- Tutti gli stranieri che hanno risieduto legalmente in Italia per almeno dieci anni;
- Tutti i cittadini stranieri che rientrano in una di queste sette categorie devono dimostrare di avere o un reddito personale o un reddito del nucleo familiare.
Cittadinanza per meriti
Ci sono delle eccezioni. Nel caso in cui il cittadino straniero compia azioni di coraggio in difesa di altre persone o della Nazione italiana, se mostra di aver difeso in maniera disinteressata le leggi dello Stato o abbia raggiunto alti meriti in campo culturale, il ministro dell’Interno può proporre al Consiglio dei ministri di deliberare nel merito. La proposta, che può anche arrivare da enti, associazioni o personalità illustri, passa poi al Presidente della Repubblica, il quale, sentito il parere del Consiglio di Stato, può concedere la cittadinanza italiana.
scritto da Felice Florio, pubblicato in Open il 22 marzo 2019
sintesi di Alessandro Bruni, per leggere l'articolo originale clicca qui