di Francesco Enrichens. Project manager Progetto Pon Gov Cronicità Agenas. Pubblicato in Forward di marzo 2023.
Già oggi la parte preminente della gestione della sanità è affidata alle Regioni, condotta con notevole autonomia se si considera che la sanità insiste su circa l’80 per cento dei bilanci di una Regione. L’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari è stata delegata a Regioni e Province autonome con la storica riforma costituzionale nel 2001 del Titolo V – Capo II che ha inserito la tutela della salute tra le materie di potestà legislativa concorrente previste dall’articolo 117, terzo comma.
La missione del Ministero della salute e il ruolo dello Stato in materia di sanità si sono così trasformati da funzione preminente di organizzatori e gestori di servizi a quella di garanti dell’equità sul territorio nazionale. Lo Stato definisce in materia sanitaria i principi fondamentali con legge quadro, definisce i Lea cioè il livelli essenziali di assistenza che devono essere erogati e garantiti su tutto il territorio nazionale. Il Comitato Lea ne verifica l’attuazione attraverso un lavoro istruttorio preparato dagli uffici del Ministero con il supporto di Agenas che monitora l’equità dei livelli di assistenza valutando che le organizzazioni siano in grado di assicurare i Lea in maniera uniforme a tutti i cittadini.
L’autonomia passando per le prestazioni È in questa specifica organizzazione del nostro servizio sanitario che si inserisce il disegno di legge (ddl) per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Il ddl recepisce i contenuti del documento approvato all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni, in attuazione del principio di decentramento amministrativo e della semplificazione delle procedure definendo i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Tale ulteriore attribuzione di autonomia è concessa subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione. L’obiettivo è sburocratizzare i vari procedimenti a fronte di una distribuzione di competenze che meglio risponda ai principi di sussidiarietà e differenziazione.
I Lep sono determinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine, l’ultima legge di bilancio ha istituito a Palazzo Chigi una cabina di regia che entro la fine del 2023 deve individuarli sulla base delle indicazioni della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
sintesi di Alessandro Bruni
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