di Salvatore Nocera dell’Osservatorio Scolastico AIPD. Pubblicato il 3 luglio 2024.
Il decreto realizza un cambiamento radicale rispetto alla precedente normativa sul concetto di disabilità e conseguentemente di tutti i procedimenti ad essa connessi. Tale cambiamento è stato definito “rivoluzione copernicana” da Vincenzo Falabella, presidente della Fish, e Maria Paola Monaco, docente di diritto del lavoro all’Università di Firenze, nel loro ampio commento al decreto pubblicato da Superando.
Un aspetto fondamentale è la costante presenza come soggetto attivo della persona con disabilità, sia nella fase di richiesta dell’accertamento per la valutazione di base sia nella richiesta della valutazione multidimensionale sia in quella del Progetto di vita, sia in tutte le fasi del suo svolgimento in cui può chiedere continuamente modifiche secondo le sue necessità esistenziali.
Altro aspetto caratteristico, anch’esso veramente innovativo, è l’attenzione del decreto nella ricerca massima della conoscenza e della comprensione delle manifestazioni e della volontà della persona con disabilità in qualunque fase della sua vita. Infatti alla concezione “paternalistica” presente nella normativa previgente, si sostituisce la visione della massima partecipazione possibile della persona con disabilità come soggetto attivo a tutti gli atti giuridici che la riguardano. Infatti oltre alla figura dell’amministratore di sostegno, nei casi previsti dalla legge, l’articolo 22 del decreto introduce la “persona di supporto” allo svolgimento delle fasi del Progetto di vita. Essa è definita come “una persona che faciliti l’espressione delle sue scelte e l’acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita”.
La nuova normativa tiene fermo l’INPS come soggetto che segue tutto il procedimento. Tale procedimento a partire dalla richiesta introduttiva sino al monitoraggio costante dell’attuazione del progetto di vita segue con molta fedeltà la legge 241 del 1990 sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
Tutto il decreto è finalizzato al Progetto di vita, e riempie il vuoto lasciato dallo scarno riferimento ad esso fatto con l’articolo 14 della legge 328 del 2000. Il progetto di vita è visto non solo come procedimento amministrativo con le sue frasi e i suoi elementi essenziali, ma anche sotto il profilo esistenziale, che quindi arricchisce quello formale di carattere strettamente giuridico. È da sottolineare l’importanza data alla fase della sua richiesta, alla fase del suo svolgimento e della conclusione; ma soprattutto è rilevante l’importanza data al budget di progetto, che costituisce veramente il fulcro della realizzazione della qualità di vita delle persone con disabilità, in quanto contiene analiticamente tutti i servizi e tutte le risorse materiali ed umane che debbono essere programmate, rese operative e monitorate secondo i desideri della persona con disabilità lungo tutto l’arco della sua vita.
Tutto quanto detto realizza l’eguaglianza sostanziale delle persone con disabilità, anche quelle con compromissioni intellettive e relazionali molto elevate, nella piena attuazione dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione secondo il quale è compito della società nelle sue articolazioni giuridiche e sociali garantire la piena partecipazione di ciascuno alla vita politica, economica e sociale.
Esaminati gli aspetti innovativi e positivi, non si può non accennare ai pericoli di difficile attuazione della complessa architettura normativa sapientemente costruita, a causa della realtà economica nella quale i progetti di vita a partire dal 2026 dovranno essere realizzati. Tutto ciò comporta, come verifichiamo quotidianamente, una forte riduzione nelle spese per la scuola, per la sanità e per i servizi sociali.
In questa situazione, le disuguaglianze tra Nord e Sud del paese difficilmente si riescono a ridurre ed il Fondo per l’implementazione del Progetto di Vita (di cui all’articolo 31 del decreto), che è un fondo perequativo soprattutto per la realizzazione dei progetti da compiersi nel Sud Italia, zona più povera rispetto al resto del paese, difficilmente riuscirà a colmare queste diseguaglianze.
In conclusione, il decreto sembra animato da spirito di ottimismo circa la sua piena realizzabilità e circa la massima espressione possibile della volontà delle persone con disabilità, anche di quelle che necessitano di sostegni intensivi. In esso sono espresse molte perplessità pienamente condivisibili sulla pratica attuabilità del complesso impianto normativo a causa dei numerosi servizi che debbono essere precedentemente attivati, come la formazione di tutti gli operatori che intervengono, del sempre più ridotto numero di esperti sanitari e dell’impossibilità di rispettare le date indicate nel decreto. Molto chiara è pure l’esposizione dei contenuti del decreto da parte dell’Agenzia Iura ne “La riforma per la disabilità: contenuti e analisi” , in cui sono pure riportate osservazioni critiche a molti articoli tra cui quella sostanziale che il diritto al progetto di vita, così come particolarmente dettagliato, non può essere un diritto pieno, ma è un “diritto condizionato” a causa dei vincoli di bilancio espressamente previsti in tutto l’articolato.
sintesi di Alessandro Bruni
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